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News:

NEWS 22.02.2010.

Ricorso di APN contro la circolare Gelmini.
La nostra associazione, raccogliendo la sollecitazione di alcuni genitori e insegnanti ha depositato presso il Tribunale di Milano il 21.2.10 un ricorso ex art. 44 TU immigrazione contro la tanto discussa “circolare Gelmini” che fissa il tetto del 30% per la presenza di stranieri e contro la circolare “applicativa” dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.
 Il ricorso è stato proposto assieme a ASGI e a due mamme: una rumena e l’altra egiziana.
Naturalmente l’oggetto del contendere non è l’opportunità che la presenza di alunni con problemi di conoscenza della lingua sia “armonicamente distribuita” (come dice il Ministero) su tutte le classi: su questo obiettivo nessuno ha nulla da ridire, tanto più che già il regolamento attuativo del TU immigrazione (DPR 394/99) , all’art. 45, prevedeva che i consigli di classe dovessero attivarsi “evitare comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri” (ma si noti subito che la norma neppure ipotizza spostamenti d’autorità tra istituti).
I problemi che abbiamo posto sono invece altri due:

  1. il primo (che attiene ai principi, ma non per questo è meno importante) è  se questo obiettivo possa essere perseguito creando regimi differenziati di iscrizione in ragione della cittadinanza (gli italiani/gli stranieri) e non piuttosto in ragione di un esame effettivo delle esigenze del singolo studente, cittadino o straniero che sia. Da questo punto di vista il criterio scelto appare non solo irrazionale (si pensi all’adottato-cittadino che può avere problemi di lingua gravissimi e allo straniero nato e vissuto in Italia che nel 99% dei casi non ha alcun problema linguistico) ma certamente vietato da norme sovraordinate, alle quali il Ministero si deve attenere: l’art. 45 citato prevede infatti che le iscrizioni dei minori stranieri avvengano “nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani”.
  2. Il secondo è invece di immediata tutela dei diritti degli stranieri: la circolare introduce un cervellotico sistema di “deroghe” (la scuola può fare domanda di deroga all’Ufficio Regionale e questo può concederla) ma in nessuna parte della circolare è scritto che – deroga o non deroga – lo straniero deve comunque essere iscritto , se lo richiede, alla sua scuola di bacino o comunque alla stessa scuola alla quale sarebbe stato iscritto se fosse italiano.  In mancanza di questo fondamentale chiarimento (e anzi in presenza di affermazioni di segno opposto, specie nella circolare Regionale) le norme amministrative prefigurano quindi la possibilità di un “dirottamento” d’autorità dello straniero su altre scuole (“non ti puoi iscrivere qui perché abbiamo già più del 30% e non abbiamo la deroga”): il che ovviamente non è consentito da alcuna norma di legge.

Siamo ben consapevoli che probabilmente, nella pratica, nulla di così barbaro avverrà: i dirigenti si arrabatteranno a non rifiutare nessuno, l’Ufficio Regionale interverrà, magari ex post, fingendo di rilasciare deroghe a destra e a manca E si  sarà così trovata la solita situazione “all’italiana”.

Ma questo non è un buon motivo per accettare passivamente che la pubblica autorità -  invece di curare il risultato concreto, prevedendo effettivi interventi di sostegno della didattica ove vi sono problemi linguistici o di interculturalità -  pretenda ancora una volta di utilizzare la “cittadinanza” come una spada che divide anziché come un sottile filo di collegamento solidale.

Rassegna stampa della notizia (3 Mb)

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